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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze Corte di Cassazione – Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 07/07/2006

Provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Impossibilità di ottenere tutela in forma specifica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di espropriazione per pubblica utilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 07/07/2006

Il provvedimento emesso dal tribunale in sede di decisione sul reclamo proposto, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod.proc.civ., avverso il provvedimento pronunciato "ante causam", ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., è privo di definitività e decisorietà e di conseguenza non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.ne anche quando la tutela che l'ordinamento consente all'esito del giudizio di merito non potrà essere in forma specifica ma solo per equivalente, si che il relativo ricorso, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il provvedimento di rigetto del reclamo avverso un provvedimento d'urgenza con il quale si ordinava ai privati l'immediato rilascio di un terreno in favore di un Comune, per la realizzazione di un'opera pubblica, atteso che l'irreversibile modificazione dello stato e della destinazione dei luoghi era conseguente all'adozione dei provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione e non all'assunta decisorietà del provvedimento impugnato).

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 07/07/2006