Condizioni - Difetto di "legitimatio ad causam" - Inclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 20/06/2006
L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod.proc.civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 20/06/2006