impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11942 del 22/05/2006
Produzione dei fascicoli delle parti in primo o in secondo grado - Applicabilità dei limiti posti dall'articolo 372 cod. proc. civ. al deposito di atti e documenti in sede di legittimità - Esclusione - Natura e fondamento della norma suddetta - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11942 del 22/05/2006
In tema di produzione documentale, i limiti posti dall'articolo 372 cod. proc. civ. al deposito di atti e documenti in sede di legittimità non trovano applicazione con riguardo ai fascicoli delle parti (in primo o in secondo grado), non rilevando, in particolare, che si tratti, come nella specie, di fascicolo di parte di primo grado non depositato nel giudizio di appello, atteso che, in base al tenore testuale della predetta norma, il divieto di produzione riguarda gli atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio. (Sulla base del citato principio la S.C. ha ritenuto rituale la produzione davanti a sè del fascicolo di parte di primo grado, non depositato nel giudizio di appello perchè non reperito a causa della morte del procuratore della parte medesima).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11942 del 22/05/2006