Successione nel rapporto controverso - Giudizio di appello svoltosi nei confronti di una società - Ricorso per cassazione proposto da una società diversa - Legittimazione - Prova - Onere a carico della ricorrente - Condizioni - Contestazione da parte del resistente. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11650 del 18/05/2006
La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia - nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11650 del 18/05/2006