Diversa quantificazione della domanda - Novità - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Identità di "causa petendi" - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 07/03/2006
La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile in appello la domanda di l'attribuzione di una somma determinata, mentre in citazione era stata richiesta la condanna alla restituzione di una somma portata da vari libretti al portatore).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 07/03/2006