Giudice di pace - Controversie devolute per competenza per materia o di valore indeterminato - Sentenza - Mezzo d'impugnazione esperibile - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sentenze erroneamente pronunciate secondo equità - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 09/02/2006
In tema di impugnazione,le sentenze del giudice di pace- in tutti i casi in cui la competenza gli sia attribuita per materia ai sensi dell'art.7, comma terzo n. 3, cod. proc. civ. ovvero sia di valore indeterminato - devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. cit. e non mediante ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui il giudice abbia ritenuto erroneamente di decidere la casa non secondo diritto ma secondo equità , estendendo il potere attribuitogli dall'art. 113 cod. proc. civ. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 09/02/2006