Comunicazione del deposito della sentenza a cura del cancelliere ex art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. - Decorrenza del termine breve per la impugnazione - Inidoneità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2334 del 02/02/2006
La comunicazione del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., con biglietto ai loro difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2334 del 02/02/2006