impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27411 del 13/12/2005
Nullità della citazione di primo grado al di fuori dei casi indicati dall'art.354 cod. proc. civ. - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Effetti - Decisione della causa sul merito - Questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt.24 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27411 del 13/12/2005
Nel caso in cui sia accertata, in secondo grado, una nullità non sanata della citazione introduttiva del giudizio, non rientrante tra quelle indicate dall'art.354 cod. proc. civ., il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, né limitarsi a dichiarare la nullità dell'atto invalido e di tutti quelli conseguenti, sentenza inclusa, definendo in tal modo il giudizio, ma deve, dopo aver dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, consentire alle parti le attività che le sono state precluse dalla nullità e, quindi, decidere la causa nel merito, a meno che nessuna delle parti gli abbia richiesto una tale pronuncia. Né ciò configura una violazione dei principi stabiliti dagli artt.24 e 3 della Costituzione, tenuto conto che il diritto di difesa è garantito dalla previsione del potere - dovere del giudice d'appello di decidere la causa nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, che la regola del doppio grado di giurisdizione non ha garanzia costituzionale e che il principio di uguaglianza non preclude al legislatore di dettare norme differenti per regolare situazioni ritenute diverse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27411 del 13/12/2005