Rinvio alle ipotesi dell'art.404 cod. proc. civ. - Esclusività - Intervento adesivo - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005
L'art.344 cod. proc. civ., che ammette l'intervento in appello solo dei soggetti che potrebbero proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art.404 cod. proc. civ., vale a dire di coloro che si assumono titolari di un diritto incompatibile con la decisione impugnata, implicitamente esclude l'ammissibilità, in sede di gravame, dell'intervento adesivo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005