Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Omissione - Conseguenza - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19756 del 11/10/2005
Il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per il coordinato disposto degli articoli 366, comma primo, n. 3), e 371, comma terzo, cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, da indicarsi separatamente dai motivi di ricorso, in modo che non sia necessario attingere da altre fonti per individuare gli elementi indispensabili per una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19756 del 11/10/2005