impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 05/04/2005
Sentenze del giudice di pace rese secondo equità - Vizi denunziabili - Violazione delle norme in tema di modalità di liquidazione delle spese - Ammissibilità del ricorso - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 05/04/2005
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice di pace emessa secondo equità, con il quale si denunzi non la debenza o meno delle spese - cioè la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., norma processuale alla cui osservanza è tenuto anche il giudice di pace - , ma le modalità di liquidazione delle spese stesse (nella fattispecie, in quanto operata) in misura onnicomprensiva, senza distinguere diritti, onorari e spese. Detto ricorso si risolve, infatti, nella denunzia della violazione di norme di carattere sostanziale, ammissibile soltanto nel caso in cui il giudice di pace non abbia osservato i principi informatori della materia, tra i quali non rientrano gli inconvenienti pratici relativi all'inosservanza di specifici criteri da adottare nella liquidazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 05/04/2005