impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1668 del 27/01/2005
Diritto del mediatore nei confronti di entrambe le parti dell'affare - Duplicità di crediti - Deduzione di un unico giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Disciplina propria delle cause inscindibili - Applicabilità - Processo con pluralità di parti - Notificazione ad istanza di una di esse - Inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le parti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1668 del 27/01/2005
Il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quanto essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo - trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono; ne segue l'applicabilità del regime proprio delle cause inscindibili in materia di gravami, per cui la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve contro tutte le altre parti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1668 del 27/01/2005