impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17474 del 09/08/2007
Vizi della "vocatio in ius" e della "editio actionis" - Nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ. - Sanatoria della nullità derivante dalla costituzione del convenuto - Effetti - Distinzione - Criteri - Nullità per mancata indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, del giudice adito e del soggetto convenuto - Costituzione del convenuto - Sanatoria "ex tunc" - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17474 del 09/08/2007
In relazione alla nullità dell'atto di citazione in appello, la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ. (come sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990) opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto "ex nunc". Ne consegue che, ove nell'atto di appello manchi l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, del giudice adito e del soggetto convenuto, la relativa nullità è sanata, con effetto sin dalla notificazione dello stesso atto di appello, dalla costituzione del convenuto, la quale, anche se avvenuta quando sia già decorso il termine di impugnazione, vale ad escludere l'inammissibilità dell'impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17474 del 09/08/2007