impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007
Contumace involontario - Notifica della sentenza oltre l'anno - Decorrenza del termine breve per impugnare - Presupposti - Onere della prova - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007
La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l'onere di fornire la relativa prova (nella specie, la S.C. ha ritenuto inesistente la notifica della sentenza di riconoscimento di sentenza straniera effettuata ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. in forme - fax e raccomandata senza ricevuta di ritorno - esorbitanti dallo schema legale degli atti di notificazione e quindi inidonea a far decorrere il termine breve).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007