Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Rituale notifica nei suoi confronti - Omessa notifica a una delle parti originarie - Integrazione del contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 03/04/2007
A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore, con la conseguenza che la Corte di cassazione, accertata la ritualità e la tempestività della notifica nei suoi confronti, deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti originarie nei cui confronti sia stata omessa la notifica del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 03/04/2007