impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011
Provvedimenti adottati in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011
Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Non è pertanto ricorribile il provvedimento (nella specie, di "non luogo a provvedere") emesso in sede di reclamo avverso il diniego di provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., il quale ha gli stessi caratteri di provvisorietà e di non decisorietà tipici dell'ordinanza oggetto del reclamo, essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011