impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - Provvedimento su reclamo cautelare - Liquidazione delle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazi
procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento - Provvedimento su reclamo cautelare - Liquidazione delle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11370 del 24/05/2011
Il provvedimento col quale il Tribunale, provvedendo "ante causam", rigetti il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, e condanni il reclamante alle spese del giudizio non ha natura di sentenza e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.; ne consegue che il reclamante soccombente, ove non intenda iniziare il giudizio di merito ma intenda contestare la sola liquidazione delle spese in esso contenuta, deve farlo attraverso l'opposizione al precetto intimato sulla base del detto provvedimento o all'esecuzione iniziata sulla base di esso. (Fattispecie relativa a procedimento cautelare introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma di cui alla legge, 18 giugno 2009, n. 69).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11370 del 24/05/2011