impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - Opposizione alla dichiarazione di fallimento - Sentenza d'appello - Impugnazione - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Inapplicabilità - Conseguenze - Appello avver
termini processuali - sospensione - ricorso per cassazione - avverso la sentenza d'appello nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Inapplicabilità - Conseguenze - Appello avverso la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione per revocazione della sentenza di fallimento - Sospensione - Applicabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 24/05/2010
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall'art.1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio; ne consegue che detta sospensione non opera neppure con riguardo all'appello contro la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione per revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 24/05/2010