impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10069 del 27/04/2010
Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizioni - Provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo contro provvedimento di natura cautelare - Ricorribilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10069 del 27/04/2010
Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., è ammesso soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, con la conseguenza che esso non è proponibile avverso l'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, quale che ne sia il contenuto, giacché trattasi di decisione munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all'instaurazione e all'esito del giudizio di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10069 del 27/04/2010
Costituzione art. 111,