impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23410 del 04/11/2009
Provvedimento ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.- Dedotta abnormità in riferimento all'eccedenza rispetto alla funzione cautelare - Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23410 del 04/11/2009
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso un provvedimento cautelare, emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. (come confermato in sede di reclamo), trattandosi di un provvedimento interinale, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni soggettive di natura sostanziale, anche quando sia dedotta l'abnormità dello stesso a causa di statuizioni eccedenti la funzione cautelare. D'altra parte, qualora detto provvedimento, in virtù della pretesa abnormità, acquisisse natura di sentenza, siccome autonomo ed indipendente dal giudizio di merito, esso non sarebbe soggetto al ricorso per cassazione, ma all'appello, secondo le regole di competenza per grado.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23410 del 04/11/2009