impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21244 del 05/10/2009
Morte di una parte - Interruzione del processo - Atto di riassunzione - Notifica al procuratore domiciliatario - Inesistenza - Fondamento - Possibilità di sanatoria - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21244 del 05/10/2009
Ove il processo, interrotto a seguito della morte di una parte dichiarata in udienza, venga riassunto con atto notificato al domicilio eletto anziché a quello effettivo del "de cuius", la notifica deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità e, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria, perché compiuta in un luogo e ad una persona (il procuratore domiciliatario) che non ha alcun rapporto con gli eredi della persona da lui difesa, i quali, a loro volta, ben potrebbero non essere a conoscenza della pendenza di un giudizio nel quale il defunto era rappresentato dal difensore destinatario della notifica.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21244 del 05/10/2009