Elezione di domicilio - Trasferimento del domiciliatario - Mancata comunicazione alla cancelleria del nuovo indirizzo - Conseguenze - Effettuazione della notificazione o della comunicazione presso la cancelleria - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 18/02/2015
Nel giudizio di cassazione, qualora il difensore domiciliatario designato con l'elezione di domicilio effettuato in precedenza si sia trasferito fuori del luogo indicato senza comunicare il nuovo domicilio alla cancelleria della Corte di cassazione, le comunicazioni della fissazione dell'udienza ex art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. vanno effettuate presso la medesima cancelleria, in applicazione di quanto l'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 18/02/2015