Notificazione direttamente alla parte - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21505 del 10/10/2014
La notifica del ricorso per cassazione effettuata direttamente alla parte non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario, dovendosi escludere che sia stata effettuata presso persona o luogo privi di riferimento rispetto al destinatario dell'atto, sicché è sanata ove l'intimato abbia notificato un controricorso, così svolgendo una propria attività difensiva.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21505 del 10/10/2014