Ordinanza di rinnovazione della notifica o integrazione del contraddittorio emessa in udienza o in adunanza - Assenza della parti costituite - Comunicazione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26278 del 25/11/2013
L'ordinanza con la quale la Corte di cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26278 del 25/11/2013