Intervento adesivo dipendente - Ricorso in via principale - Inammissibilità - Qualificazione quale ricorso incidentale adesivo - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013
Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente - cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti - conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013