interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - ricorso per cassazione proposto contro società estinta nel primo grado - allegazione solo in sede di legittimità - conseguenze - ammissibilità del ricorso. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 22918 del 09/10/2013
Il ricorso per cassazione proposto avverso la società destinataria delle pronunce di merito di primo e secondo grado, già estinta nel corso del giudizio di merito in virtù di incorporazione, secondo la disciplina applicabile "ratione temporis", è ammissibile ove tale vicenda sia processualmente emersa solo nel giudizio di legittimità e non possa, pertanto, assumere rilevanza e dare luogo ai necessari accertamenti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013