Giudizio di cassazione relativo alla liquidazione del compenso al curatore fallimentare - Intervento dell'assuntore del concordato - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18967 del 08/08/2013
Nel giudizio di cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso, è ammissibile l'intervento dell'assuntore del concordato, che sia subentrato nelle posizioni obbligatorie facenti capo al fallito e alla massa con liberazione del debitore originario, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18967 del 08/08/2013