impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23021 del 14/12/2012
Procedimento cautelare - Condanna alle spese - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 669 septies cod. proc. civ. - Esperibilità anche in casi diversi dal provvedimento negativo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23021 del 14/12/2012
In tema di procedimento cautelare, avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, terzo comma, cod. proc. civ. nella versione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma primo, della legge n. 69 del 2009), onde la condanna alle spese contenuta è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti cod. proc. civ., avendo tale norma, che pure disciplina espressamente solo l'ipotesi di provvedimento negativo, una valenza generale, volta a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23021 del 14/12/2012