impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18663 del 30/10/2012
Notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Notifica al domiciliatario autonomamente eletto - Prevalenza del criterio topografico di elezione sul criterio personale - Conseguenze - Trasferimento del domiciliatario non comunicato alla controparte - Notifica della sentenza presso la cancelleria del giudice "a quo" - Idoneità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18663 del 30/10/2012
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ove la parte, nel giudizio "a quo", abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore. Ne consegue che la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice "a quo", ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18663 del 30/10/2012