Legittimazione ad agire - Qualità di successore della parte originaria - Successione nel giudizio di appello - Prova documentale prodotta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12982 del 24/07/2012
Qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia negato la legittimazione ad agire per assenza di prova della qualità di successore dell'originaria parte, la relativa prova non può essere offerta nel giudizio di legittimità, in cui, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non possono essere prodotti documenti che non siano stati depositati nella fase di merito, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12982 del 24/07/2012