Tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4370 del 19/03/2012
Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4370 del 19/03/2012