Notificazione dell'appello durante il periodo di sospensione feriale dei termini - Conseguenze - Termine per la costituzione dell'appellante - Computo - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 134 del 10/01/2012
Qualora venga notificato un atto di appello durante la sospensione feriale dei termini processuali (ovvero tra il 1° agosto ed il 15 settembre), il termine per la costituzione dell'appellante di cui all'art. 347 cod. proc. civ. è anch'esso soggetto alla sospensione, ed inizia a decorrere dal 16 settembre dell'anno solare.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 134 del 10/01/2012