Requisiti - Mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. con riguardo alla facoltà di proporre appello incidentale - Nullità dell'atto di appello - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30603 del 30/12/2011
Non sussiste nullità dell'atto di appello, allorché esso manchi dell'avvertimento secondo cui l'appellato, in caso di mancata costituzione nel termine, decade dal diritto di proporre l'appello incidentale, in quanto l'art. 342 cod. proc. civ., nel richiamare l'art. 163 cod. proc. civ., non prevede che tale avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilità di proporre appello incidentale, tenuto anche conto che l'atto di appello viene notificato al procuratore della parte, ove costituita, dunque a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30603 del 30/12/2011