impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
Atto di appello privo dell'espresso avvertimento di cui all'art.163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 342 cod. proc. civ.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 cod. proc. civ.
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