impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011
Separazione tra coniugi - Sentenza di primo grado - Appello - Applicabilità del rito camerale - Omessa notifica del ricorso nel termine fissato dal giudice - Conseguenze - Improcedibilità dell'impugnazione - Omessa comunicazione officiosa del decreto di fissazione d'udienza - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011
Nei procedimenti che si svolgono con il rito camerale, quale quello avverso una sentenza di separazione personale di coniugi, l'omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'appello, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio ex art. 154 cod. proc. civ., si determina la decadenza dell'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d'istanza di proroga prima della scadenza. Tale sanzione non è esclusa dalla mancata comunicazione a cura della cancelleria del decreto di fissazione d'udienza, atteso ch, nei procedimenti camerali, il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporne la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011