Relativa censura in cassazione - Interpretazione autonoma dell'atto di appello da parte della Corte di cassazione - Configurabilità - Fondamento - Rubrica del motivo - Errata qualificazione - Inammissibilità - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19661 del 13/09/2006
La specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., è verificabile in sede di legittimità direttamente, essendo la relativa censura riconducibile nell'ambito dell'"error in procedendo", attraverso l'interpretazione autonoma dell'atto di appello, mentre, ai fini dell'esame del vizio denunciato, non rileva la correttezza dell'indicazione del riferimento normativo (e cioè l'evocazione dell'art. 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.), purché dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19661 del 13/09/2006