Omessa valutazione di una prova testimoniale - Deduzione - Vizio di motivazione - Configurabilità - Condizioni - Onere di trascrizione integrale - Sussistenza - Onere di specificazione dei punti ritenuti decisivi - Sussistenza - Mancanza - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6023 del 12/03/2009
Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove testimoniali, ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell'esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6023 del 12/03/2009