Provvedimenti negativi emessi all'esito della fase di attuazione di provvedimenti cautelari - Reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 25/02/2009
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti negativi emessi all'esito della fase promossa per l'attuazione di provvedimenti cautelari (nella specie ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione del sequestro conservativo); avverso i predetti provvedimenti è, invece, ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005 n. 80 e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 25/02/2009