Ordinanza di rinvio d'ufficio dell'udienza - Mancata comunicazione alle parti - Rimessione al giudice di primo grado - Necessità - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009
La mancata comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli art. 353 e 354 cod. proc. civ., ma rende operante il potere - dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita "in prime cure" dall'anzidetta irregolarità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009