Procedimento d'ingiunzione - Giudice di pace - Causa di valore inferiore a 1100 euro - Sentenza d'incompetenza con contestuale revoca del decreto ingiuntivo - Decisione sul merito - Esclusione - Statuizione sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione con ricorso ordinario per cassazione.
La sentenza che accoglie l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice di pace adito in sede monitoria e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo, non integra una decisione nel merito e contiene solo statuizioni sulla competenza; pertanto, se pronunciata in causa di valore inferiore a millecento euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso ai sensi dell'art. 46 cod. proc. civ., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 11/05/2007