Doppia pronuncia declinatoria di giurisdizione - Ricorso per cassazione - Accoglimento con dichiarazione della giurisdizione del giudice adito - Non necessità di ulteriori accertamenti di fatto - Rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Ammissibilità - Fondamento.
La Corte di cassazione, qualora cassi la sentenza impugnata affermando la giurisdizione (negata in entrambi i gradi del giudizio di merito) del giudice (nella specie, quello ordinario) adito e non vi sia bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., senza necessità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., norma applicabile nel solo caso di rinvio al giudice di merito, tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9946 del 29/04/2009