Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005
Sentenze del giudice di pace - Cause di valore fino a lire 2.000.000 - Decisione secondo equità - Vizi denunciabili - Violazione delle tariffe professionali in materia di onorari e diritti di avvocato - Esclusione.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal giudice di pace in controversia avente un valore fino a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza emessa secondo equità (abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge), e, pertanto, in dette controversie, le statuizioni relative al "quantum" delle spese processuali liquidate a favore della parte vincitrice, non sono denunciabili in sede di ricorso per cassazione per asserita violazione delle tariffe professionali contenenti la determinazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, non essendo deducibile la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, salvo che si tratti di norme costituzionali o di principi regolatori.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005