Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010
Decisione di secondo grado sulla competenza - Erronea negazione della competenza del giudice di primo grado - Cassazione della sentenza di appello - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Conseguenze - Rinvio al giudice di appello.
L'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., poiché il terzo comma del menzionato articolo 353, che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto, quando il giudice d'appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010