Rinvio al giudice civile a seguito di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Natura - Riconducibilità alla disciplina degli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Sussistenza.
Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007