Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2128 del 31/01/2006
Canoni legali d'ermeneutica - Violazione - Ricorso per vizio di motivazione - Principio di specificità ed autosufficienza - Oneri della parte - Indicazione delle violazioni - Necessità - Fattispecie.
In tema di interpretazione del contratto - riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione - al fine di far valere i suddetti vizi, il ricorrente per cassazione, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, deve precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto violate e specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. I principi sopraesposti sono applicabili anche con riferimento alla procura "ad litem". (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto che il contenuto delle procure sottoscritte dagli attori comprendesse la facoltà di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni, sorti jure proprio o jure ereditario, subiti a seguito della morte dei rispettivi congiunti in un sinistro aereonautico avvenuto a Cuba).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2128 del 31/01/2006