Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010
Identificazione relativa - Riferimento alla disciplina legale per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato, con ciò venendo soddisfatte le medesime esigenze di tutela salvaguardate dal c.d. principio dell'apparenza, in riferimento alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione impugnata che era stata impropriamente adottata secondo il rito di cui all'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - il quale prevede, per l'appunto, l'immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze di merito in materia di trattamento di dati personali - in luogo del rito ordinario, in base al quale il mezzo di impugnazione sarebbe stato l'appello).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010