Notifica ricorso in appello - Contumacia dell'Inps - Art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 - Inapplicabilità - Fondamento.
La notificazione dell'atto di appello, ove l'Inps sia rimasto contumace in primo grado, va eseguita nella sede centrale e domicilio legale dell'Istituto, mediante consegna della copia dell'atto ad una delle persone indicate nell'art. 145 c.p.c., non assumendo rilievo l'art. 44, comma 1-bis, della l. n. 30 del 1997, che limita la notifica presso la struttura territoriale dell'ente a specifici e diversi atti processuali, tra cui non è compreso il gravame attesa la finalità, propria della norma, di agevolare una rapida risposta alla richiesta giudiziaria del privato, non ravvisabile nelle ipotesi di atto destinato alla prosecuzione di un processo già instaurato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11132 del 30/05/2016