Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – legittimazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011
Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Inammissibilità - Dubbio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Conversione in ricorso incidentale dell'atto di intervento inammissibile - Esclusione.
Non è consentito nel giudizio di legittimità l'intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 cod. proc. civ. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l'intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Né risulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell'atto, inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all'impugnazione ed assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011