Usucapione speciale ex art. 1159 bis cod. civ. - Requisiti - Proposizione della domanda in appello - Ammissibilità - Condizioni.
L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis cod. civ., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Ne consegue che la domanda di usucapione speciale non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria; sicché, ove proposta per la prima volta in appello, la domanda di usucapione speciale può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte, ritualmente, in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7543 del 31/03/2011