Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011
Ricorso per cassazione proposto dall'erede della parte originaria - Onere della prova - Sussistenza - Mancanza di prova - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.
In tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. (Nella fattispecie, la S. C. ha ritenuto sussistente la legittimazione del ricorrente che aveva prodotto atti notarili della Repubblica Croata, con traduzione giurata, attestanti il decesso del de cuius, l'apertura della successione e la delazione dell'eredità in suo favore).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011